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10 marzo 2020
VADEMECUM PER I TITOLARI DI IMPRESE
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
Disposizioni valide dal 10.03.2020 fino al 3 aprile 2020.

INDICAZIONI PER ATTIVITA’

• RISTORANTI /PIZZERIE / ENOTECHE apertura dalle ore 6.00 alle 18.00 e possibilità di vendere per asporto e/o consegna a domicilio dei propri prodotti dopo le 18.00 (ricordiamo che dalle 18.00 deve essere sospesa ogni attività di somministrazione)
• BAR apertura dalle ore 6.00 alle 18.00 (ricordiamo che dalle 18.00 deve essere sospesa ogni attività di somministrazione)
• GELATERIE PASTICCERIE apertura senza limitazioni per la vendita. Chiusura dell’eventuale servizio di somministrazione ai tavoli alle 18.00
• PIZZERIE PER ASPORTO E GASTRONOMIE PER ASPORTO E SIMILI apertura senza limitazioni per la vendita per asporto, divieto assoluto di fare somministrazione anche non assistita dopo le 18.00 (ricordiamo che dalle 18.00 deve essere sospesa ogni attività di somministrazione)
• PUB – CINEMA- DISCOTECHE- SALE GIOCHI (VLT)- PALESTRE confermata la chiusura
• NEGOZI DI VICINATO ovvero gli esercizi commerciali fino a 250mq o, nei comuni più piccoli, fino a 150mq (nel settore alimentare o non alimentare), possono esercitare l’attività senza vincoli di chiusura
• ATTIVITA’ DI CURA DELLA PERSONA Parrucchieri, fisioterapisti nessun vincolo di apertura. Centri benessere chiusi.
• MEDIA DISTRIBUZIONE E GRANDE DISTRIBUZIONE nessun vincolo dal lunedì al venerdì. Chiusura totale nei festivi e prefestivi ad esclusione di farmacie, parafarmacie e alimentari
• CENTRI COMMERCIALI nessun limiti dal lunedì al venerdì. Chiusura totale nei festivi e prefestivi ad esclusione di farmacie, parafarmacie e alimentari
• MERCATI GIORNALIERI E SETTIMANALI aperti dal lunedì al venerdì. Chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad esclusione degli operatori nel settore alimentare.
• COMMERCIO AMBULANTE le merci possono viaggiare liberamente, viene quindi riconosciuta la motivazione per il trasferimento del conducente. In sostanza il commerciante ambulante può per inderogabili impegni di lavoro raggiungere il mercato, anche se fuori dalla provincia, o effettuare la vendita in forma itinerante sempre con l’applicazione delle norme previste (distanza, pulizie , ecc.)
• AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO gli spostamenti devono essere limitati alla propria attività per inderogabili impegni di lavoro ovvero visita clientela, raggiungimento sede operativa ecc. Meglio se viaggiano muniti di una dichiarazione o autocertificazione della ditta mandante, la propria autocertificazione di spostamento ed eventualmente una visura camerale che certifica l’attività di agente di commercio.

• TRASFERIMENTI DEI DIPENDENTI PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO possono raggiungere il proprio posto di lavoro previa autocertificazione. In caso di controllo saranno le Forze dell’Ordine addette al controllo a far compilare l’autocertificazione ed a provvedere ad eventuali verifiche.
• TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI PER RAGGIUNGERE E LAVORARE PRESSO CLIENTI O FORNITORI i lavoratori dipendenti che debbano recarsi al di fuori della sede per motivi di lavoro, possono farlo sempre con autocertificazione. In questo caso sarà necessario fornire al dipendente tutte le indicazioni di comportamento per contrastare eventuali possibilità di contagio (uso dei guanti, mascherine, distanze, verifica prodotti , luoghi ecc.)

- PER SCARICARE IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA UTILIZZARE IN CASO DI SPOSTAMENTI http://www.bassanogiovane.eu/download/modulo%20autocertificazione.pdf">clicca qui
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